Statuto
TITOLO I -
DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1
E’ costituita a tempo
indeterminato in data 01/04/2005 con sede a Ciampino (RM), in
Via Ennio Gragnani n. 6, 00043 Ciampino, un’Associazione con
denominazione VW POLO CLUB, non commerciale e senza scopo di
lucro con fini di promuovere e tutelare gli interessi generali
della motorizzazione storica legata ai modelli VW Polo,
valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale.ART. 2
Sono Soci dell’Associazione i fondatori, ed i soci effettivi, che siano in possesso dei requisiti morali ed oggettivi idonei all’attività che viene svolta all’interno dell’Associazione ed alle sue finalità. E’ prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel rispetto del successivo art. 3. La quota associativa determinata di anno in anno dalla Commissione non è trasferibile per alcuna ragione, neppure per lo scioglimento dell’associazione.ART. 3
L’ammissione all’Associazione deve essere richiesta per iscritto alla Commissione, corredata dalla dichiarazione di impegno ad accettare ed osservare per sé e per gli altri iscritti le norme dello Statuto ed il Regolamento. La qualità di Socio, acquisita a tempo indeterminato, cessa:1. in caso di recesso del Socio da comunicarsi per iscritto alla Commissione;
2. a seguito di deliberazione di esclusione adottata dalla Commissione per i seguenti gravi motivi:
a) perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per l’associazione;
b) trasgressione grave o ripetuta alle norme statutarie o regolamentari dell’Associazione;
c) mancato versamento, a termini di Statuto (art. 2) e di regolamento della quota associativa all’Associazione per almeno un anno solare;
d) condotta del Socio contraria ai principi di correttezza, anche associativa, e in contrasto con gli interessi o con fini istituzionali dell’associazione.
L’esclusione è deliberata dalla Commissione con provvedimento non soggetto a reclamo.
ART. 4
Per il conseguimento degli scopi enunciati, l’Associazione provvede in particolare a:1. promuovere attività di carattere culturale e sportivo atte a valorizzare l’apporto dato dal veicolo suddetto nell’ambito della tecnica, del design e del costume;
2. organizzare promuovere e disciplinare le manifestazioni alle quali partecipino i veicoli, compilando il relativo calendario;
3. promuovere lo scambio di rapporti con associazioni di altri Paesi, attesa la costruzione e produzione estera del modello e della marca.
TITOLO II –
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 5
Sono organi
dell’Associazione:- l’Assemblea dei Soci;
- la Commissione;
- il Presidente.
ART. 6
L’Assemblea dei Soci è composta dai soli Soci fondatori; il diritto di voto compete solo ad essi. L’Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, compreso quello di revocare le cariche sociali. In tale ultimo caso, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci aventi diritto al voto, con obbligo per ciascuno di essi, di astenersi dalla votazione relativa a provvedimenti di revoca che riguardino le loro cariche, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non astenuti. In tutti gli altri casi l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità è preponderante il voto del Presidente. Viene esplicitamente esclusa la preponderanza del voto del Presidente nelle delibere assembleari che riguardano la revoca delle cariche sociali.E’ riservata all’Assemblea dei soci la facoltà di riconoscere la dignità di socio fondatore a personalità che si siano distinte nel campo di attività dell’associazione. Le delibere relative sono valide ed efficaci se adottate all’unanimità e con la presenza di tutti i soci fondatori.
ART. 7
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, non oltre il mese di giugno, per la trattazione di argomenti all’ordine del giorno. Si riunisce anche ogni qual volta la Commissione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20% dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente a mezzo lettera e-mail da inviarsi almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.ART. 8
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e vi partecipa la Commissione. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o assegnazioni di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto. E’ facoltà del Presidente deliberare di volta in volta, le modalità di espressione del voto quando non sono stabilite dal presente Statuto.ART. 9
La Commissione è l’organo esecutivo dell’Associazione; può esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati specificatamente alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Essa è presieduta del Presidente dell’Associazione, facente carica di Tesoriere, dal Vice-Presidente, facente carica di Segretario, dal Direttore Organizzativo facente carica di Pubbliche Relazioni e dal Direttore Tecnico facente carica di Supervisore.ART. 10
La Commissione:a) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione e dei Soci nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
b) redige e approva il Regolamento dell’Associazione e della Commissione;
c) delibera sulle domande di associazione e sulla cessazione della stessa; prende atto delle comunicazioni di recesso dei Soci e delibera l’esclusione di essi nei casi previsti (art. 3);
d) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo predisposti dal Tesoriere evidenzianti la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell’Associazione per sottoporli, unitamente alla relazione, all’approvazione dell’Assemblea;
e) delibera in merito all’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’Associazione;
f) favorisce ogni iniziativa volta a conoscere le aspettative e gli orientamenti dei Soci in ordine alla gestione dell’Associazione.
ART. 11
La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente dell’Associazione, o in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci, o comunque ogni qualvolta la riunione sia richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri della Commissione. La Commissione decide a maggioranza semplice di voti. I membri della Commissione, vale a dire il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente, il Direttore Organizzativo ed il Direttore Tecnico sono nominati dall’Assemblea e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci tra i Soci.Nel caso di dimissioni e/o impedimento grave da parte di uno di essi, la Commissione convocherà l’Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato d’impedimento del membro della Commissione, procederà all’elezione di un suo successore.
ART. 12
Il Presidente dell’Associazione ne ha la legale rappresentanza e dura in carica fino a revoca o dimissioni. Viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci tra i Soci fondatori. Al Presidente compete il coordinamento generale dell’attività associativa, con tutti i poteri che ne conseguono.Esercita inoltre gli altri poteri a lui delegati dalla Commissione nonché tutti gli altri poteri non espressamente riservati alla competenza di altri organi.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, oppure da un membro della Commissione designato dal Presidente. In caso, invece, di dimissioni e/o di impedimento grave del Presidente, la Commissione convocherà l’Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato d’impedimento del Presidente, procederà all’elezione di un suo successore. Il Presidente, così eletto, dura in carica fino a revoca o dimissioni. e ricopre le mansioni previste da questo Statuto. In tali circostanze, il Vice-Presidente sarà rieletto dall’Assemblea dei Soci e svolgeranno le mansioni loro assegnate secondo il presente Statuto.
TITOLO III – AMMINISTRAZIONE
ART. 13
I beni immobili di cui l’Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri beni di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.Le rendite patrimoniali, le quote annuali o contributi dei soci, nonché i proventi, comunque derivanti dal sodalizio, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini sociali in base al conto preventivo.
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell’apposito conto preventivo.
Il rendiconto consuntivo economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, nonché il conto preventivo, unitamente alla relazione del Revisore contabile, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Soci che deve discuterli.
ART. 14
Il controllo generale dell’amministrazione dell’Associazione è affidato al Supervisore dell’Associazione, che garantisce la correttezza e la chiarezza dei conti, in ottemperanza delle norme del Codice Civile.ART. 15
Le cariche e gli incarichi sono tutti onorifici, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.TITOLO IV – MODIFICHE ALLO STATUTO
L’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con oggetto le modifiche statutarie, è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto; le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
TITOLO V –
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 16
L’assemblea straordinaria,
chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento
l’Assemblea nominerà il liquidatore ed indicherà la destinazione
da darsi al patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente
essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe,
ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n.
662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.ART. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni di legge regolanti la materia.Il presente statuto si compone di tre pagine complete e della quarta sin qui.
